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ALLEGATO -A- AL REP. N.31.666/13.071
SOCRATE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA CULTURA
E L'UNITA' DELLE SINISTRE
"I rapporti borghesi di produzione e di scambio,
i rapporti borghesi di proprietà,
la società borghese moderna che ha creato per incanto
mezzi di produzione e di scambio così potenti,
rassomiglia al mago che non riesce più
a dominare le potenze degli inferi da lui evocate."
(da Il Manifesto dei Comunisti del 1848)
STATUTO SOCIALE
Articolo 1. - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un'associazione denominata SOCRATE - Associazione
Nazionale per la cultura e l'unità delle sinistre, con sede legale
in Bologna, Via Marsala n.20/03.
Articolo 2. - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 3. - OGGETTO SOCIALE
L'Associazione si propone di dare un contributo per porre
riparo all'inquietante stato di salute della sinistra italiana.
La principale patologia della sinistra italiana essendo la frantumazione
e la rissosità, nonché, cosa ancor più grave, lo scarso interesse
per la riflessione e la ricerca, l'Associazione si propone di sviluppare
una azione soprattutto culturale che contribuisca ad invertire tale
tendenza, nefasta e vagamente auto-lesionista.
La proposta principale dell'Associazione è pertanto quella
di promuovere lo studio scientifico dei fenomeni politici ed economici
contemporanei, da un'ottica il più possibile ampia, né autoctona
né eurocentrica. A tal fine investirà i propri sforzi e le proprie
forze soprattutto nella ricerca, nella convinzione che la non sufficiente
conoscenza dei grandi fenomeni sociali, sia la carenza principale
degli -stati maggiori- della politica italiana ma soprattutto della
sinistra (che pur ebbe, in questo campo, un non immeritato primato).
E' convincimento dei promotori dell'Associazione che questo
lavoro scientifico, se condotto con impegno e adeguata preparazione,
comporterà necessariamente un effetto direttamente politico. E tale
effetto non potrà che essere nella direzione della unità, visto
che le divisioni a sinistra, il settarismo e la diffidenza reciproca,
sono per lo più, frutto di scarsa comprensione dei valori fondamentali
che identificano la sinistra stessa. Ma la promozione della conoscenza,
se si tratterà di lavoro valido, potrà dare un contributo notevole
anche al rinnovamento dei partiti, ora ritardato dalla ostinata
autodifesa del proprio potere da parte dei vari gruppi dirigenti.
L'Associazione si muove dunque su di un presupposto socratico
(la virtù è insegnabile) e illuministico (la luce può disperdere
le tenebre). E' dunque ottimistica nella sua volontà di agire, anche
se, necessariamente, realistica nel valutare gli ostacoli che dovrà
affrontare.
L'Associazione promuoverà incontri tra esponenti rappresentativi
delle diverse tendenze presenti nella sinistra italiana, ponendo
a tutti una sola -condizione preliminare-: la condivisione di due
presupposti: che la sinistra deve farsi epicentro di uno schieramento
vasto, nel quale i suoi alleati possono essere moltissimi e provenienti
dalle più varie parti e dai più diversi ceti; che la sinistra non
deve in alcun caso inseguire e mimare, sul loro terreno, i portatori
di valori opposti, quelli della destra.
L'Associazione potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti
attività: organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze,
corsi didattici e informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli,
rassegne, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche
ed artigianali e viaggi di studio; instaurare rapporti di collaborazione
con analoghi organismi italiani e stranieri, di interesse locale,
nazionale o internazionale; curare la pubblicazione di periodici,
libri, materiale audiovisivo e simili che abbiano attinenza con
le finalità dell'Associazione.
Le iniziative dell'Associazione sono finalizzate a: sviluppare
la coscienza critica delle masse popolari circa le politiche economiche
e sociali adottate dai governi nazionali e dagli organismi politici
ed economici internazionali; incentivare la partecipazione democratica
dei cittadini alla vita delle istituzioni rappresentative, concorrendo
a diffondere le informazioni che ineriscono alle decisioni politiche,
a tutelare ed ampliare la cittadinanza attraverso la creazione di
nuove forme organizzative della società civile.
L'Associazione non ha alcun fine di lucro. Essa finanzia
le sue ricerche e le sue manifestazioni attraverso i contributi
dei soci e di tutti coloro - persone ed enti privati e pubblici
- che sono interessati a che i problemi sopra indicati siano oggetto
di analisi e di dibattito.
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale,
non potranno essere distribuiti direttamente o indirettamente, ma
devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale
e/o delle attività ad essa direttamente connesse.
Articolo 4. - SOCI
L'Associazione si compone di soci:
a)
ONORARI che vengono nominati dall'Assemblea dei Soci
per speciali benemerenze nei confronti dell'Associazione e non pagano
alcuna quota;
b)
FONDATORI che hanno pagato una quota una tantum e
del valore minimo di 500 Euro;
c)
ORDINARI che pagano la quota annuale.
I soci, che hanno firmato l'atto costitutivo, sono automaticamente
soci fondatori, pur senza versare la quota associativa.
I soci ordinari devono corrispondere la quota sociale annuale,
nella misura determinata dal Comitato Esecutivo, entro il primo
trimestre di ogni esercizio.
I soci ordinari hanno gli stessi diritti dei soci fondatori
e dei soci onorari ed, insieme a questi, costituiscono l'Assemblea
dell'Associazione.
Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Tutti i soci partecipano alla gestione dell'Associazione
con diritto ad un voto nelle assemblee.
Tutti i soci hanno diritto di utilizzare i servizi e di
partecipare alle attività dell'Associazione.
Possono aderire alla Associazione tutti coloro che ne condividono
le finalità, ed in particolare, gli iscritti ai partiti, i partecipanti
ai movimenti ed ad altre associazioni che si definiscono di sinistra
senza alcuna esclusione.
Per ottenere la qualifica di Socio, l'aspirante dovrà presentare
alla Presidenza della Associazione una domanda controfirmata da
due Soci presentatori, che abbiano almeno 3 anni di anzianità (salvo
il primo triennio), che con ciò si renderanno garanti delle qualità
morali del candidato.
Il Comitato Esecutivo deciderà, con votazione palese, sulla
domanda ed il candidato-socio per essere accettato dovrà avere favorevoli
almeno i voti della metà più uno dei membri del Comitato Esecutivo.
Il candidato, col firmare la domanda di ammissione, dichiara di
accettare lo Statuto Sociale.
Articolo 5. - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Gli obblighi e i diritti dei soci sono strettamente personali
e non possono essere ceduti o trasferiti per titolo o motivo alcuno.
La qualità di Socio si perde:
a)
per dimissioni: queste devono essere presentate all'Associazione
con lettera raccomandata entro il 30 novembre di ogni anno, trascorso
tale termine l'impegno si intende rinnovato per un altro anno;
b)
per morosità: qualora la quota sociale non venisse
pagata entro il mese di marzo come pure non venissero pagate, entro
un mese dall'invio dei relativi conti, le somme dovute all'Associazione
per qualsiasi altro titolo. Il Socio ritardatario sarà invitato
con lettera raccomandata a provvedere. Finché non avrà soddisfatto
il suo debito non potrà frequentare i locali dell'Associazione né
partecipare alle assemblee.
I soci dimissionari e dimissionati per morosità, per poter
essere riammessi, dovranno di nuovo sottoporsi alle norme stabilite
dall'art. 4 del presente Statuto.
c)
per radiazione: viene pronunciata contro il socio
che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'Associazione
o che con la sua condotta costituisca ostacolo all'incremento ed
al buon andamento dell'Associazione.
E' competente in materia il Comitato Esecutivo il quale
deciderà in merito con votazione segreta e la deliberazione di radiazione,
per essere esecutiva, dovrà essere approvata almeno dalla metà più
uno dei membri del Comitato Esecutivo in carica.
Nessuno può essere radiato senza la previa e specifica contestazione
degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve
contenere l'invito all'incolpato a far prevenire al Comitato Esecutivo
entro 15 giorni le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere
ascoltato di persona. Ogni decisione in merito deve essere comunicata
per iscritto all'incolpato e al denunciante.
Il Comitato Esecutivo, nei casi di particolare gravità,
può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere,
assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.
Articolo 6. - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea dei Soci
b)
il Comitato Esecutivo
c)
il Presidente
d)
il Consiglio Direttivo
Articolo 7. - ASSEMBLEE
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere tenuta entro
il mese di aprile di ciascun anno.
Le Assemblee Straordinarie vengono convocate su richiesta
scritta di almeno la metà dei membri del Comitato Esecutivo oppure
su richiesta dei Soci alla Presidenza. Perché quest'ultima sia valida,
occorre che essa venga presentata per iscritto e firmata da almeno
un terzo dei Soci aventi diritto di voto, proponendo l'ordine del
giorno: in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta
giorni dalla data di presentazione della richiesta.
La convocazione delle Assemblee dei Soci, sia Ordinarie
che Straordinarie, deve sempre avvenire in base a preavviso da inviarsi
per iscritto ai Soci stessi almeno 8 giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo
telegramma, telefax o e-mail.
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie
della Società, con diritto ad un voto, tutti i Soci che siano in
regola con i pagamenti di qualsiasi natura dovuti alla Società.
L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è idonea a deliberare
quando sia stata regolarmente convocata e siano presenti o rappresentati
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida
se risultano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi
diritto al voto. In seconda convocazione essa può validamente deliberare
purché siano presenti o rappresentati almeno 1/3 dei Soci aventi
diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
delibera a maggioranza dei voti, salvo quanto stabilito dall'art.
15 per le modifiche dello Statuto Sociale.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria: la discussione e
l'approvazione della relazione presentata dal Comitato Esecutivo;
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione
e la relazione del Comitato Esecutivo; la nomina tra i Consiglieri
o, al di fuori di essi, di un presidente Onorario senza limite di
durata in carica, che avrà diritto di voto se ed in quanto membro
del Comitato Esecutivo ; al Presidente Onorario non competono poteri
esecutivi; ogni altro argomento non riconducibile alla competenza
degli altri organi e non espressamente riservato alla competenza
dell'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti: sulle questioni di particolare importanza
e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione e sul
suo scioglimento.
Il diritto di voto viene esercitato in Assemblea personalmente
dal Socio, può essere esercitato per delega con un massimo di due
deleghe per Socio e di tre voti per partecipante.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da uno dei
due Vice-Presidenti (in ordine di età) ed in loro assenza dal Consigliere
più anziano ed uno dei Soci presenti sarà chiamato a fungere da
Segretario.
In caso di votazione, il Presidente potrà nominare due Soci
scrutatori.
Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Tale verbale dovrà essere riportato sull'apposito libro
previsto dall'art. 16.
Articolo 8. - COMITATO ESECUTIVO
La Associazione è retta da un Comitato Esecutivo, costituito
da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.
Essi sono nominati dall'Assemblea con votazione a scrutinio
segreto.
Il Comitato Esecutivo, quando non vi abbia già provveduto
l'Assemblea, elegge a maggioranza tra i suoi membri, con votazione
a scrutinio segreto, un Presidente, due o più Vicepresidenti, il
Segretario e il Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni, al termine
dei quali decadono anche quei membri che fossero entrati successivamente
in carica per sostituzione di altri uscenti o per qualsiasi altra
ragione; tutti i membri sono rieleggibili.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide quando
alle riunioni sono presenti almeno la metà più uno dei membri, uno
dei quali deve essere il Presidente o un Vice Presidente.
Il Comitato Esecutivo si riunisce in qualsiasi luogo purche'
in Italia, ovvero in uno Stato membro dell'Unione Europea, ogni
qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga
fatta richiesta da almeno tre membri del Comitato Esecutivo.
Al Comitato Esecutivo spettano tutti i compiti di gestione
dell'Associazione sia Ordinaria che Straordinaria.
In particolare ed a titolo esemplificativo sono compiti
principali del Comitato Esecutivo:
a)
l'esame di ammissione a Socio e le dimissioni da
Socio;
b)
l'adozione dei provvedimenti di radiazione e di quelli
previsti in occasione di discussioni o morosità;
c)
la compilazione del rendiconto economico e finanziario
dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, da sottoporre
all'Assemblea dei Soci e la cura degli affari di ordine amministrativo;
d)
la determinazione delle date delle Assemblee Ordinarie
dei Soci da indire almeno una volta l'anno ed eventualmente i prezzi
per l'uso dei locali, ecc. in base a quanto deliberato dall'Assemblea
dei Soci;
e)
la predisposizione di norme di funzionamento della
sede sociale, i regolamenti interni, le norme ed eventualmente i
prezzi per l'uso dei locali, ecc., in base a quanto deliberato dall'Assemblea
dei Soci;
f)
le decisioni sulle questioni che interessano la Società
ed i Soci;
g)
il compimento di tutte le operazioni bancarie ed
amministrative che riterrà utili ed opportune.
h)
Tutto quanto non sia - a mente del presente Statuto
- di competenza dell'Assemblea dei Soci.
Il Comitato Esecutivo decade in caso di cessazione della
maggioranza dei suoi membri originariamente eletti.
Ogni componente il Comitato Esecutivo che per tre volte
consecutive si rendesse assente alle riunioni, senza giustificato
motivo, decade dalla carica.
Alla sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo si provvede
per cooptazione.
Nel caso in cui i Consiglieri cessati o decaduti ricoprano
la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Comitato Esecutivo
- sempre quando continui nel suo mandato - una volta ricompletatosi,
procederà alla nomina del nuovo Presidente o del Vice Presidente
in base alle modalità qui stabilite.
Di ogni riunione deve essere redatto, da parte del Segretario
o di altra persona indicata dal Presidente, il verbale che deve
essere riportato sull'apposito libro previsto dall'art. 16.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Articolo 9. - SEGRETARIO E TESORIERE
Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere svolti
dalla stessa persona.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e di tutti
i documenti che specificamente riguardano la riscossione delle entrate.
Il pagamento delle spese e la tenuta della contabilità.
Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche
al di fuori del Comitato Esecutivo, in tal caso hanno diritto a
partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
Articolo 10. - CARICHE SOCIALI
Il Presidente, per delega dei Soci, ha la rappresentanza
legale dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito
dal Vice Presidente più anziano d'età.
I Vice Presidenti sostituiranno altresì il Presidente in
quelle mansioni per le quali vengano espressamente delegati, congiuntamente
o disgiuntamente, dal Presidente e/o dal Comitato Esecutivo.
Articolo 11. - ATTRIBUZIONI
Il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono responsabili
del buon andamento dell'Associazione.
L'assunzione, la determinazione delle attribuzioni e dei
compensi nonché il licenziamento del personale sono di competenza
del Comitato Esecutivo, che potrà delegare ad altri, in tutto o
in parte, i suoi poteri.
Articolo 12. - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 15 ad
un massimo di 60 membri. Ne fanno parte i componenti del Comitato
Esecutivo, i rappresentanti dei Circoli Territoriali nominati con
le modalità stabilite nel successivo articolo. Del Consiglio Direttivo
fanno parte di diritto anche i soci onorari e fondatori, anche oltre
il numero di 60 purché non membri del Comitato Esecutivo o Rappresentanti
dei Circoli Territoriali, ed i soci nominati dalla Assemblea con
voto segreto ed a maggioranza dei votanti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di definire, in accordo
con il Comitato Esecutivo, gli indirizzi generali per il perseguimento
dello scopo associativo.
Si applicano per analogia al Consiglio Direttivo le norme
sopra previste per il funzionamento del Comitato Esecutivo.
Articolo 13.
Possono essere costituiti Circoli Territoriali con ambiti
geografici a qualsiasi livello fino a quello regionale, purché non
sovrapposti.
Il Circolo Territoriale è costituito previa domanda scritta
di almeno 10 soci già iscritti; sulla domanda il Comitato Esecutivo
dovrà pronunciarsi nella prima seduta successiva alla data della
richiesta.
Il Circolo nomina un Presidente che farà parte di diritto
del Consiglio Direttivo della Associazione e propone un ulteriore
rappresentante nel caso i soci del Circolo siano in numero superiore
a 50.
Il Circolo è autonomo nella definizione della propria articolazione
organizzativa e della propria attività culturale, purché queste
non siano in contrasto con lo Statuto e con gli indirizzi culturali
fissati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Circolo è tenuto ad informare periodicamente
il Comitato Esecutivo ed a rispondere con sollecitudine alle informazioni
richieste dallo stesso.
Sono Organi del Circolo: l'Assemblea dei Soci, il
Presidente, e quelli eventualmente istituiti dalla Assemblea degli
iscritti al Circolo.
Il Circolo ha diritto a trattenere una parte della quota
annuale dei Soci Ordinari e della quota una tantum dei Soci Fondatori
in una percentuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo in
coerenza con gli indirizzi della Assemblea.
Articolo 14. - PATRIMONIO ED ENTRATE
L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate della Società sono costituite:
a)
dalle quote sociali;
b)
dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci o da terzi;
c)
da tutte le altre entrate che possono concorrere
a vantaggio dell'Associazione per la sua attività;
d)
dalle quote di sostegno: sono versamenti diretti
dal Socio all'Associazione per esigenze particolari e sono richiesti
con sottoscrizione volontaria ai Soci. Il regolamento di sottoscrizione
è proposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dall'Assemblea.
Il patrimonio sociale è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili comunque acquistati;
b)
dall'introito delle quote sociali;
c)
da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da
parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche;
d)
da redditi patrimoniali.
Il patrimonio della Associazione deve essere utilizzato
esclusivamente ai fini e per gli scopi dell'atto costitutivo.
Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione,
perde ogni diritto al patrimonio dell'Associazione.
Articolo 15. - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte
dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3
dei voti validi espressi in Assemblea.
Articolo 16. - LIBRI SOCIALI
Per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere
istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri o registri
obbligatori previsti dalle leggi fiscali, i seguenti libri associativi:
-
libro degli associati;
-
libro verbali del Comitato Esecutivo;
-
libro verbali del Consiglio Direttivo;
-
libro verbali dell'Assemblea dei Soci;
-
libro di cassa.
Articolo 17. - SCIOGLIMENTO
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento
su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, quando i
fondi si dimostrassero inadeguati al raggiungimento dei fini sociali
o per un'altra ragione di essenziale importanza.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo
le indicazioni dell'Assemblea, ad altra associazione avente finalità
analoghe o finalità di pubblica utilità.
Articolo 18. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I Soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legale
per le loro questioni con l'Associazione e le eventuali controversie
che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i Soci saranno sottoposte
al giudizio inappellabile di un Collegio di tre arbitri, due dei
quali designati dalle parti, uno per ciascuna, ed un terzo, con
funzioni di Presidente, scelto dai primi due: in difetto, la nomina
verrà richiesta al Presidente della Camera Arbitrale di Bologna.
Articolo 19. - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto
valgono le norme di legge
FIRMATO: IVAN CICCONI
NERIO NESI
DEMOSTENES FLOROS
RITA MERONE - NOTAIO
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